AGEVOLAZIONI PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Chi ha diritto alle agevolazioni
r i disabili con riconoscimento ai sensi dell'art. 3 della legge 104/92 r i disabili in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/1992 r i disabili che sono stati ritenuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra r i grandi invalidi di guerra di cui all'art. 14 del T.U n.915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati che sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge 104/92 (in tal caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici). r i familiari dei disabili di cui sopra che li abbiano fisicamente a carico (v. riquadro).
Il disabile può essere considerato "fiscalmente a carico" quando non percepisce un reddito annuo superiore ad euro 2.840,51 e convive con il familiare che intende avvalersi delle agevolazioni fiscali e tributarie. Non costituiscono reddito le provvidenze assistenziali come le indennità, le pensioni o gli assegni erogati agli invalidi civili. Superando il tetto, è necessario, per poter beneficiare delle agevolazioni, che i documenti di spesa siano intestati al disabile (e non al suo familiare).
Quali sono le agevolazioni
r IVA agevolata r detrazione IRPEF 36% r detrazione IRPEF 19% r contributo L. 13/89
IVA AGEVOLATA E’ possibile usufruire dell’Iva al 4% per prestazioni di servizi (manodopera e progettazione), dipendenti da contratti d’appalto, che hanno come oggetto la realizzazione di opere finalizzate al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche. E’ escluso dall’agevolazione l’acquisto del materiale e dei prodotti finiti impiegati per la realizzazione delle opere stesse (IVA 20%).
DETRAZIONE IRPEF 36% E’ prevista la possibilità di detrarre dall’IRPEF il 36% delle spese sostenute per la realizzazione di interventi effettuati esclusivamente sugli immobili (ascensori, montacarichi, rampe,…) per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile. Inoltre, solo per i disabili in situazione di gravità, è possibile, operare tale detrazione, anche per la realizzazione di strumenti tecnologici che favoriscano la mobilita interna ed esterna, sempre a condizione che le modifiche riguardino gli immobili (l’acquisto di strumenti o beni mobili rientrano nella categoria dei sussidi tecnici o informatici per cui sono previste altre agevolazioni). Il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione è di 48.000,00 euro da ripartire in 10 anni.
DETRAZIONE IRPEF 19% Oltre al beneficio di cui sopra, è possibile usufruire della detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti l’acquisto di mezzi necessari per il sollevamento del disabile o la costruzione di strutture finalizzate al superamento delle barriere architettoniche (rampe, trasformazione ascensore,…).
Non è possibile fruire contemporaneamente e in modo completo della detrazione del 36% per l’eliminazione delle barriere architettoniche e di quella del 19% per i mezzi di sollevamento dei disabili che rientrano nella categoria delle spese sanitarie. L’agevolazione del 19% è possibile soltanto per la parte che eccede la quota già assoggettata alla detrazione del 36%.
CONTRIBUTO L. 13/89 Le risorse finanziarie attualmente disponibili per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche sia nei condomini che nei singoli alloggi, sono rappresentate da finanziamenti a fondo perduto dei Comuni. Per poter accedere al contributo è necessario che: il disabile sia residente nell’immobile che deve essere modificato. gli edifici e gli alloggi nei quali eseguire le opere soggette a contributo siano stati realizzati prima dell’entrata in vigore della legge (11/08/1989); al momento della presentazione della domanda presso il comune, i lavori non siano già iniziati. Gli interventi per i quali è possibile richiedere il contributo sono riportati nel modulo che è possibile richiedere al nostro Sportello.
La domanda La persona disabile o un familiare convivente devono inoltrare, entro il 1° marzo di ciascun anno, la domanda, in carta da bollo, al Sindaco del Comune in cui si trova l’immobile con l’indicazione delle opere da realizzare, allegando: il preventivo certificato medico, in carta libera, attestante l’handicap del richiedente o del familiare disabile dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio che attesti l’ubicazione dell’abitazione e le difficoltà di accesso.
Il contributo L’entità del contributo viene determinata sulla base del preventivo presentato. Il finanziamento copre interamente il costo dei lavori fino ad un massimo di 2.582,28 euro. Da 2.582,28 a 12.911,42 euro è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta superiore ai 2.582,28 euro (es.: per una spesa di 7.746,85 euro, il contributo è pari a 2.582,28 euro più il 25% di 5.164,56 euro, cioè è di 3.873,42 euro). Per costi da 12.911,42 a 51.645, 68 euro è aumentato di un ulteriore 5% della spesa effettivamente sostenuta superiore ai 12.911,42 euro (es.: per una spesa di 80 euro il contributo è pari a 2.582,28 euro più il 25% di 10.329,14 euro, più il 5% di 28.405,13 euro cioè di 2.582,28 + 2.582,28 + 1.420,26 ovvero ammonta a 6.584,82 euro).
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AGEVOLAZIONI
PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Chi ha diritto alle agevolazioni
r i disabili con riconoscimento ai sensi dell'art. 3 della legge 104/92
r i disabili in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/1992
r i disabili che sono stati ritenuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra
r i grandi invalidi di guerra di cui all'art. 14 del T.U n.915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati che sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge 104/92 (in tal caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici).
r i familiari dei disabili di cui sopra che li abbiano fisicamente a carico (v. riquadro).
Il disabile può essere considerato "fiscalmente a carico" quando non percepisce un reddito annuo superiore ad euro 2.840,51 e convive con il familiare che intende avvalersi delle agevolazioni fiscali e tributarie. Non costituiscono reddito le provvidenze assistenziali come le indennità, le pensioni o gli assegni erogati agli invalidi civili.
Superando il tetto, è necessario, per poter beneficiare delle agevolazioni, che i documenti di spesa siano intestati al disabile (e non al suo familiare).
Quali sono le agevolazioni
r IVA agevolata
r detrazione IRPEF 36%
r detrazione IRPEF 19%
r contributo L. 13/89
IVA AGEVOLATA
E’ possibile usufruire dell’Iva al 4% per prestazioni di servizi (manodopera e progettazione), dipendenti da contratti d’appalto, che hanno come oggetto la realizzazione di opere finalizzate al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche.
E’ escluso dall’agevolazione l’acquisto del materiale e dei prodotti finiti impiegati per la realizzazione delle opere stesse (IVA 20%).
DETRAZIONE IRPEF 36%
E’ prevista la possibilità di detrarre dall’IRPEF il 36% delle spese sostenute per la realizzazione di interventi effettuati esclusivamente sugli immobili (ascensori, montacarichi, rampe,…) per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile.
Inoltre, solo per i disabili in situazione di gravità, è possibile, operare tale detrazione, anche per la realizzazione di strumenti tecnologici che favoriscano la mobilita interna ed esterna, sempre a condizione che le modifiche riguardino gli immobili (l’acquisto di strumenti o beni mobili rientrano nella categoria dei sussidi tecnici o informatici per cui sono previste altre agevolazioni).
Il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione è di 48.000,00 euro da ripartire in 10 anni.
DETRAZIONE IRPEF 19%
Oltre al beneficio di cui sopra, è possibile usufruire della detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti l’acquisto di mezzi necessari per il sollevamento del disabile o la costruzione di strutture finalizzate al superamento delle barriere architettoniche (rampe, trasformazione ascensore,…).
Non è possibile fruire contemporaneamente e in modo completo della detrazione del 36% per l’eliminazione delle barriere architettoniche e di quella del 19% per i mezzi di sollevamento dei disabili che rientrano nella categoria delle spese sanitarie. L’agevolazione del 19% è possibile soltanto per la parte che eccede la quota già assoggettata alla detrazione del 36%.
CONTRIBUTO L. 13/89
Le risorse finanziarie attualmente disponibili per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche sia nei condomini che nei singoli alloggi, sono rappresentate da finanziamenti a fondo perduto dei Comuni.
Per poter accedere al contributo è necessario che:
il disabile sia residente nell’immobile che deve essere modificato.
gli edifici e gli alloggi nei quali eseguire le opere soggette a contributo siano stati realizzati prima dell’entrata in vigore della legge (11/08/1989);
al momento della presentazione della domanda presso il comune, i lavori non siano già iniziati.
Gli interventi per i quali è possibile richiedere il contributo sono riportati nel modulo che è possibile richiedere al nostro Sportello.
La domanda
La persona disabile o un familiare convivente devono inoltrare, entro il 1° marzo di ciascun anno, la domanda, in carta da bollo, al Sindaco del Comune in cui si trova l’immobile con l’indicazione delle opere da realizzare, allegando:
il preventivo
certificato medico, in carta libera, attestante l’handicap del richiedente o del familiare disabile
dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio che attesti l’ubicazione dell’abitazione e le difficoltà di accesso.
Il contributo
L’entità del contributo viene determinata sulla base del preventivo presentato.
Il finanziamento copre interamente il costo dei lavori fino ad un massimo di 2.582,28 euro.
Da 2.582,28 a 12.911,42 euro è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta superiore ai 2.582,28 euro (es.: per una spesa di 7.746,85 euro, il contributo è pari a 2.582,28 euro più il 25% di 5.164,56 euro, cioè è di 3.873,42 euro).
Per costi da 12.911,42 a 51.645, 68 euro è aumentato di un ulteriore 5% della spesa effettivamente sostenuta superiore ai 12.911,42 euro (es.: per una spesa di 80 euro il contributo è pari a 2.582,28 euro più il 25% di 10.329,14 euro, più il 5% di 28.405,13 euro cioè di 2.582,28 + 2.582,28 + 1.420,26 ovvero ammonta a 6.584,82 euro).
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