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mercoledì 11 giugno 2008

Agevolazioni auto x disabili

SCHEDA RIASSUNTIVA X LE AGEVOLAZIONI AUTO
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2 commenti:

marchigno7972 ha detto...

SCHEDA AGEVOLAZIONI AUTO

Per alcune categorie di persone disabili e per i loro familiari esistono alcune agevolazioni e/o esenzioni relative ai veicoli utilizzati o che si vogliono acquistare.

Chi ha diritto alle agevolazioni
r disabili motori con gravi difficoltà di deambulazione (handicap grave, L. 104, art. 3, commi 1 - 3)
r disabili motori senza difficoltà di deambulazione (obbligo di adattamento del veicolo)
r disabili psichici o mentali titolari di indennità di accompagnamento (handicap grave, L. 104, art. 3, commi 1 - 3)
r disabili sensoriali
r i familiari dei disabili di cui sopra che li abbiano fisicamente a carico (v. riquadro)

Il disabile può essere considerato "fiscalmente a carico" quando non percepisce un reddito annuo superiore ad 2.840,51 euro e convive con il familiare che intende avvalersi delle agevolazioni fiscali e tributarie. Non costituiscono reddito le provvidenze assistenziali come le indennità, le pensioni o gli assegni erogati agli invalidi civili.
Superando il tetto, è necessario, per poter beneficiare delle agevolazioni, che i documenti di spesa siano intestati al disabile e non al suo familiare.


Quali sono le agevolazioni
r IVA al 4%
r detrazione IRPEF
r esenzione dal pagamento del bollo auto
r esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà.

Per quali veicoli
AUTOVETTURE
veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
AUTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI
veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di persone e di cose capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
AUTOCARAVAN
per questi veicoli si può usufruire soltanto della detrazione IRPEF del 19%. Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente;
MOTOCARROZZETTE
veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
MOTOVEICOLI PER TRASPORTO PROMISCUO
veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente;
MOTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI
veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
N.B. Per non vedenti e sordomuti i veicoli agevolati sono le autovetture, gli autoveicoli per trasporto promiscuo, gli autoveicoli per trasporti specifici e gli autocaravan.

IVA al 4%
I veicoli con cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se a benzina e 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, possono essere acquistati con IVA agevolata (4%).
E’ possibile beneficiare di questa agevolazione, senza limiti di valore dell’auto acquistata, solo una volta ogni quattro anni, salvo cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico avvenuta prima della scadenza del quadriennio.
L’IVA al 4% si applica sia ai veicoli nuovi che usati e, inoltre, alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche già posseduti, e agli acquisti di accessori e strumenti che presentino un collegamento funzionale tra l’handicap e l’adattamento
L’impresa che vende le autovetture con aliquota agevolata deve:
· emettere fattura, anche quando non è richiesta dal cliente. La fattura deve sempre avere l’annotazione che si tratta di operazione ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97 , ovvero della legge 342/2000 o della legge 388/2000.
· nel caso di importazione, gli estremi della legge 97/86 devono essere riportati sulla bolletta doganale.
· comunicare, entro il termine di trenta giorni dalla data della vendita o della importazione, all’ufficio IVA (Agenzia delle Entrate) la data dell’operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici dell’acquirente stesso.

Detrazione IRPEF
La detrazione IRPEF (pari al 19% della spesa sostenuta per l'acquisto e l'eventuale adattamento del veicolo) si applica, senza limiti di cilindrata, sia ai mezzi nuovi che usati. La spesa ammissibile per usufruire della detrazione è di 18.075,99 euro.
La detrazione viene effettuata in sede di denuncia dei redditi e può essere suddivisa in quattro quote annuali di pari importo..
Anche questa agevolazione spetta solo ogni quattro anni. Tuttavia nel caso in cui il veicolo sia cancellato (distruzione, rottamazione) dal Pubblico Registro Automobilistico prima dei quattro anni, è possibile accedere nuovamente al beneficio. In caso di furto e non ritrovamento del mezzo, sarà possibile usufruire nuovamente della agevolazione, ma sarà necessario sottrarre alla spesa (non superiore a 18.075,99 euro) il relativo rimborso assicurativo.
Sono detraibili, sempre con il vincolo dei quattro anni, anche le spese per le riparazioni che non rientrano nell'ordinaria manutenzione (es. gomme usurate) o nei costi di esercizio (es. assicurazione, cambio d’olio…).

Esenzione dal pagamento del bollo auto
Spetta su un solo veicolo per volta e, anche in questo caso, sono previsti gli stessi limiti di cilindrata fissati per l'IVA agevolata (2000 cc motore a benzina, 2800 motore diesel).
Per accedere a questo beneficio bisogna presentare una specifica domanda agli Uffici Provinciali ACI o presso le delegazioni ACI, indirizzata a: Regione Lombardia – Dir. Gen. Risorse e Bilancio – Ufficio Affari Tributari – Via Pola, 14 – 20124 – Milano. E’ necessario allegare la documentazione prevista.
L’esenzione dal pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta per il primo anno e se non vengono meno le condizioni per avere diritto al beneficio, prosegue anche per gli anni successivi, senza che il disabile sia tenuto a rifare l’istanza e a presentare nuovamente la documentazione.
L’esenzione dal pagamento del bollo, a differenza delle altre agevolazioni per l’auto, spetta anche ai familiari dei bambini con disabilità psichica che percepiscono l’indennità di frequenza.

Esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà
Questa agevolazione spetta sia in occasione dell'acquisto di un veicolo nuovo che di un veicolo usato.
La richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente al PRA territorialmente competente.

Adattamento dei veicoli
I disabili con impedite o ridotte capacità motorie e, contemporaneamente, affetti da "grave limitazione della capacità di deambulazione", devono necessariamente adattare il veicolo acquistato al fine di ottenere le agevolazioni sopraindicate.
I veicoli devono essere adattati prima dell’acquisto (o perché cosi’ prodotti in serie, o per effetto di modifiche fatte dallo stesso rivenditore) per poter essere funzionali alla ridotta capacità motoria del disabile.
Sono ammesse anche le auto con cambio automatico, anche di serie, per coloro che sono muniti di patente B speciale o del foglio rosa a seguito della prescrizione da parte della Commissione medica locale ai sensi dell’ART. 119 del codice della strada.
Gli adattamenti, che debbono sempre risultare dalla carta di circolazione, possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi.
Questi gli adattamenti ai veicoli che devono risultare sulla carta di circolazione:

r pedana sollevatrice ad azione meccanica, elettrica o idraulica
r scivolo a scomparsa ad azione meccanica, elettrica o idraulica
r braccio sollevatore ad azione meccanica, elettrica o idraulica
r paranco ad azionamento meccanico, elettrico o idraulico
r sedile scorrevole-girevole atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo
r sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza)
r sportello scorrevole
r altri adattamenti non elencati, purché comportino una modifica effettiva e permanente del veicolo.


Documentazione necessaria per disabili che hanno diritto alle agevolazioni auto senza necessità di adattamento.
Per dimostrare il diritto alle agevolazioni serve la certificazione attestante la condizione di disabilità, in particolare:
Per non vedenti e sordomuti:
r certificato di invalidità che attesti la loro condizione, rilasciato da una commissione medica pubblica;
Per disabili psichici:
r verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della legge n.104 del 1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3, del’art.3 della legge n.104 del 1992) derivata da disabilità psichica
r certificazione che attesti il diritto a fruire dell’indennità di accompagnamento ( di cui alle leggi n.18 del 1980 e n.508 del 1988) emesso dalla Commissione a ciò preposta (Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile di cui alla legge n.295 del 1990);
Per disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputati:
r verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all’art.4 della legge n.104 del 1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3, dell’art.3 della legge n.104 del 1992) derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportino una limitazione permanente alla deambulazione;
In caso di auto intestata al familiare:
r fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell’intestatario dell’auto (autocertificazione). Ai soli fini dell’agevolazione IVA va aggiunta la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato. Nell’ipotesi di acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal pubblico registro automobilistico.


Documentazione necessari per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie, ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione.
In aggiunta ai documenti già elencati per i disabili gravi che non necessitano di adattamento del veicolo, dovranno presentare anche:
r Copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciato da una Commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni, in cui sia esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità.
r Fotocopia della patente di guida speciale. Per i disabili che non sono in grado di guidare (perché minorenni o perché portatori di handicap che non ne consente il conseguimento), non è necessario il possesso della patente di guida speciale. Ai fini della detrazione Irpef si prescinde dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del portatore di handicap che dei soggetti cui risulta a carico.
r Autodichiarazione, ai soli fini dell’agevolazione IVA, in caso di prestazioni di servizi o nell’acquisto di accessori, dalla quale risulti che si tratta di invalidità comportante ridotte capacità motorie permanenti. Nella stessa dichiarazione si dovrà eventualmente precisare che il disabile è fiscalmente a carico dell’acquirente o del committente (ove ricorra questa ipotesi).
r Fotocopia della carta di circolazione, da cui risulti che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti affinché possa essere guidato dal disabile titolare di patente speciale, ovvero che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico-motoria.

Anonimo ha detto...

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