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Anonimo
ha detto...
La Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 ha previsto alcune agevolazioni per i familiari lavoratori di persone con disabilità e per i lavoratori disabili. Non esistono, ad oggi, grandi differenze tra le indicazioni e le disposizioni previste dai diversi enti previdenziali ma è opportuno rifarsi ai singoli contratti che possono prevedere trattamenti differenti.
La condizione per accedere ai congedi e ai permessi lavorativi è che il disabile sia in possesso della certificazione di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 della Legge 104/1992). Solo nel caso in cui la commissione medica non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti possono essere effettuati, in via provvisoria, ai soli fini dei permessi lavorativi, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l’ASL da cui è assistito l'interessato. Il certificato non può essere sostituito da eventuali certificati di invalidità, anche se questi attestano l'invalidità totale. Le sole eccezioni riguardano i grandi invalidi di guerra (e le categorie equiparate) per cui è sufficiente l’attestato di pensione rilasciato dal Ministero del Tesoro (mod. 69) e le per le persone affette da sindrome di Down accertata attraverso la mappa genetica (cariotipo) per cui il riconoscimento dello stato di gravità può essere effettuato anche dal medico di famiglia. E’ possibile, mediante autocertificazione, dichiarare di essere in possesso della certificazione di handicap, indicando la data dell'accertamento e la Commissione che l'ha effettuato. (Legge 448/1998, art. 39). I permessi lavorativi sono sempre retribuiti e coperti da contributi figurativi, cioè quei versamenti utili al raggiungimento del diritto alla pensione.
Una modifica recente della normativa ha stabilito che tali permessi sono utili anche ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.
Altra importante modifica riguarda il decadimento dei requisiti della “continuità” ed “esclusività” dell'assistenza in favore di quelli di “sistematicità” e “adeguatezza”: non è più richiesta la quotidianità e la raggiungibilità in tempi brevi (circa un’ora). Ciò rende possibile anche ai familiari dei disabili gravi che vivono o lavorano lontano il prestare assistenza ai loro cari. All’atto di presentazione della domanda sarà necessario produrre un “programma di assistenza” firmato dal disabile e dal lavoratore richiedente i permessi. Il programma di assistenza e le situazioni particolari verranno, di volta in volta, valutate dal medico legale della sede INPS competente per territorio.
Chi ha diritto alle agevolazioni lavorative Hanno diritto ai congedi e ai permessi lavorativi, con diverse modalità, criteri e condizioni: la madre lavoratrice o, in alternativa, il lavoratore padre entro i primi tre anni di vita del bambino la madre lavoratrice o, in alternativa, il lavoratore padre dopo il compimento del terzo anno di vita del bambino disabile i parenti o affini che assistono la persona disabile il lavoratore disabile.
I permessi spettano anche nel caso in cui i genitori siano adottivi o affidatari, in quest'ultimo caso solo nell'ipotesi di disabili minorenni.
Le agevolazioni lavorative per i genitori, anche adottivi o affidatari, fino ai tre anni di età del figlio diritto a non essere trasferiti ad altra sede lavorativa senza il proprio consenso diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al luogo di residenza della persona a cui si presta assistenza prolungamento del periodo di congedo parentale (art. 33 T.U.) con il 30% della retribuzione e con accredito figurativo dei contributi. Il prolungamento inizia dalla fine del periodo di congedo parentale (v. riquadro) di cui possono teoricamente fruire tutti i genitori che lavorano e dopo i tre mesi del congedo obbligatorio di maternità (v. riquadro). oppure, in alternativa al punto sopra, due ore di permesso giornaliero retribuito (un’ora se il rapporto lavoro è inferiore alle sei ore giornaliere) usufruibile da ciascun genitore dal compimento del primo anno, infatti fino all’anno di età la madre ha diritto ai riposi giornalieri (art. 39 T.U.) che possono essere fruiti dal padre solo in casi particolari. Il diritto di usufruire delle agevolazioni lavorative spetta alternativamente a uno dei due genitori. Tutti i riposi e i permessi previsti dalla legge 104 possono essere cumulati con il congedo per malattia del figlio e con il congedo parentale ordinario (T.U. art.42, comma 4). Sono esclusi dai benefici i lavoratori autonomi e quelli che svolgono la propria attività a domicilio o svolgono lavori domestici o i lavoratori sospesi a zero ore o i disoccupati. Può, però, usufruire delle agevolazioni uno dei due genitori anche se l’altro non ne ha il diritto.
Congedo di maternita’ Due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto per complessivi 5 mesi, retribuiti all’80%. E’ possibile utilizzare un margine di flessibilità e continuare a lavorare fino a un mese dalla data presunta del parto e astenersi dal lavoro fino a quattro mesi dopo il parto. Congedo Parentale Ordinario (per la generalità dei lavoratori) Astensione dal lavoro per complessivi 10 mesi (elevabili a 11 mesi se il padre si astiene dal lavoro per almeno tre mesi consecutivi) all’interno dei primi 8 anni di vita di ogni figlio. L’indennità prevista, per un massimo di 6 mesi complessivamente tra i genitori, fino ai tre anni del bambino, è pari al 30% della retribuzione esclusi i ratei delle mensilità aggiuntive. Oltre i tre anni del bambino l’indennità è condizionata dalla situazione reddituale.
Le agevolazioni lavorative per i genitori, anche adottivi o affidatari, dal 3° al 18°anno ai di età del figlio diritto a non essere trasferiti ad altra sede lavorativa senza il proprio consenso diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al luogo di residenza della persona a cui si presta assistenza tre giorni di permesso mensile retribuito e con accredito figurativo dei contributi. Questi tre giorni possono essere fruiti in maniera continuativa nell’arco del mese ovvero possono essere ripartiti fra gli stessi genitori, anche con assenze contemporanee degli stessi (ad es. 1 giorno la madre e 2 il padre, di cui 1 giorno fruibile insieme). In alternativa al punto sopra, la possibilità di frazionamento dei permessi nel limite delle 18 ore mensili. Tutti i riposi e i permessi previsti dalla legge 104 possono essere cumulati con il congedo per malattia del figlio e con il congedo parentale ordinario (T.U. art.42, comma 4). I permessi non fruiti in un mese non sono cumulabili con quelli del mese successivo. Può usufruire dei permessi il genitore richiedente anche se l’altro non ne ha il diritto o se in famiglia vi sono altre persone in grado di prestare assistenza. Questo diritto può essere concesso anche ad un parente o affine entro il 3° grado.
Le agevolazioni lavorative per i genitori, anche adottivi o affidatari, con figli maggiorenni diritto a non essere trasferiti ad altra sede lavorativa senza il proprio consenso diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al luogo di residenza della persona a cui si presta assistenza tre giorni di permesso mensile retribuito e con accredito figurativo dei contributi. Questi tre giorni possono essere fruiti in maniera continuativa nell’arco del mese ovvero possono essere ripartiti fra gli stessi genitori, anche con assenze contemporanee degli stessi (ad es. 1 giorno la madre e 2 il padre, di cui 1 giorno fruibile insieme). In alternativa al punto sopra, la possibilità di frazionamento dei permessi nel limite delle 18 ore mensili. I permessi non fruiti in un mese non sono cumulabili con quelli del mese successivo. Le agevolazioni lavorative per familiari, coniugi e affini entro il 3° grado di parentela di persone con handicap (v. riquadro) diritto a non essere trasferiti ad altra sede lavorativa senza il proprio consenso diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al luogo di residenza della persona a cui si presta assistenza tre giorni di permesso mensile retribuito e con accredito figurativo dei contributi. In alternativa al punto sopra, la possibilità di frazionamento dei permessi nel limite delle 18 ore mensili. Esistono casi particolari in cui l’assistenza alla persona con handicap viene prestata per periodi inferiori ad un mese. E’ possibile, in questo periodo di tempo, che il titolare del diritto venga sostituito da un altro familiare purché abbia i requisiti stabiliti. Al sostituto spetta un giorno di permesso retribuito ogni dieci giorni di assistenza continuativa.
Gradi di parentela I gradi di parentela si computano (art. 76 c.c.) conteggiando, per la parentela in linea diretta, le generazioni, dal capostipite (escluso) al parente considerato: ad esempio, la parentela nonno/nipote è di 2° grado, quella madre/figlio è di 1° grado, e così via. In linea collaterale, invece, si deve risalire dalla persona, generazione per generazione, al capostipite comune e poi così ridiscendere alla persona interessata, sempre escludendo dal conteggio il capostipite: ad esempio, il rapporto di parentela tra fratelli è di 2° grado, quello zio nipote è di 3° grado, quello tra cugini è di 4° grado (perciò esclusi dai benefici). Affinità L’affinità è il rapporto che unisce un coniuge con i parenti dell’altro coniuge (art. 78 c.c.) Il grado di affinità è il medesimo che il coniuge ha con il proprio parente: il grado di affinità suocero/nuora o suocera/genero è di 1° grado; quello tra cognati è di 2° grado e così via. Si sottolinea che gli affini di un coniuge non sono affini tra loro: così, ad esempio, la moglie del cognato di una persona non è affine con quest’ultima.
Le agevolazioni lavorative per i lavoratori disabili tre giorni di permesso mensile retribuito due ore di permesso giornaliero (con orario di lavoro superiore alle 6 ore) o ad un’ora di permesso giornaliero (con orario di lavoro pari o inferiore alle 6 ore). Gli istituti previdenziali concordano sulla possibilità di beneficiare, alternativamente, o dei permessi "ad ore" o dei permessi "a giorni” modificando la domanda a suo tempo avanzata. La variazione può essere eccezionalmente consentita, anche nell'ambito di ciascun mese, nel caso in cui sopraggiungano esigenze improvvise, non prevedibili all'atto della prima richiesta. I permessi lavorativi possono essere concessi anche al familiare o affine del lavoratore disabile che già fruisca dei permessi per se stesso, a condizione che questi abbia effettiva necessità di essere assistito dal familiare convivente. La fruizione dei permessi deve avvenire, ovviamente, nelle stesse giornate. I permessi possono essere concessi al lavoratore richiedente anche per assistere un familiare studente disabile.
IL CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO DI DUE ANNI (ART.42, COMMA 5, T.U.)
L’istituto del congedo retribuito di due anni è volto ad aiutare le famiglie che hanno al loro interno un componente con grave disabilità (L. 104/92, art. 4 e art. 3, comma 3).
Chi ha diritto al congedo straordinario i genitori, naturali o adottivi, lavoratori dipendenti pubblici e privati,anche a tempo determinato i fratelli e le sorelle del soggetto con handicap grave, in caso di scomparsa o il riconoscimento di inabilità totale di entrambi i genitori, purché conviventi. il coniuge convivente.
Articolazione del congedo e modalità di fruizione Il periodo di congedo retribuito può avere durata massima complessiva di due anni, anche frazionati (giorni, settimane, mesi), nell’arco della vita lavorativa ed è complessivo tra tutti i beneficiari. Il padre e la madre non possono utilizzare contemporaneamente il congedo ma solo alternativamente. Durante il periodo di congedo di un genitore l’altro non può usufruire nello stesso mese dei tre giorni di permesso mensili o degli equivalenti permessi orari previsti dall’art.33 della 104/92. Al contrario, se in un mese si è già usufruito dei tre giorni di permesso e ci si trova nella necessità di richiedere alcuni giorni di congedo straordinario, i giorni utilizzati come permesso verranno conteggiati come facenti parte del congedo stesso. In caso di più figli handicappati è possibile usufruire del raddoppio del beneficio. Solo in caso di malattia o maternità il lavoratore può interrompere la fruizione del congedo straordinario e ripresentare successivamente una nuova domanda.
La misura della prestazione L’indennità (12 mensilità) è corrisposta nella misura dell’ultima retribuzione mensile percepita (limite massimo per l’anno 2003 di euro 38.019,20). La retribuzione da prendere a riferimento è comprensiva dei ratei di emolumenti non riferibili al solo mese considerato, e cioè quelli relativi alla tredicesima o alle altre eventuali mensilità aggiuntive, indennità, premi…non legati alla presenza.
La domanda La domanda deve essere inoltrata all’INPS in duplice copia, utilizzando l’apposita modulistica predisposta dall’Istituto (disponibile anche nel nostro ufficio). La copia timbrata dall’INPS deve essere consegnata al datore di lavoro. Soltanto l’esito negativo sarà comunicato; mentre nel caso di esito positivo e di accoglimento della domanda non è previsto alcun provvedimento esplicito di autorizzazione. Nella domanda va indicato con precisione il periodo di congedo e va allegata la dichiarazione dell’altro genitore di non aver fruito del beneficio. Va allegata anche la documentazione relativa al riconoscimento della gravità dell’handicap rilasciata dalla commissione medica ASL. Il congedo straordinario e le relative prestazioni decorrono dalla data di presentazione della domanda, salvo decorrenza diversa fissata dal datore di lavoro. Il datore di lavoro è comunque tenuto ad accogliere la domanda entro 60 giorni dalla richiesta dell’interessato.
Il pagamento L’indennità, pari all’ultima retribuzione mensile (se inferiore o pari al limite stabilito dalla legge), viene anticipata dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti di maternità, cioè con successivo conguaglio dei contributi dovuti dall’INPS.
La contribuzione figurativa L’Art.42, comma 5 del T.U., prevede la contribuzione figurativa per tutto il periodo di congedo, valida sia ai fini del diritto che della misura di tutte le prestazioni pensionistiche. L’accredito figurativo dei periodi di congedo avviene a richiesta degli interessati. Il periodo di congedo straordinario, viceversa, non produce effetti sulla maturazione della tredicesima mensilità né sulle ferie salvo diversa previsione contrattuale.
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La Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 ha previsto alcune agevolazioni per i familiari lavoratori di persone con disabilità e per i lavoratori disabili.
Non esistono, ad oggi, grandi differenze tra le indicazioni e le disposizioni previste dai diversi enti previdenziali ma è opportuno rifarsi ai singoli contratti che possono prevedere trattamenti differenti.
La condizione per accedere ai congedi e ai permessi lavorativi è che il disabile sia in possesso della certificazione di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 della Legge 104/1992). Solo nel caso in cui la commissione medica non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti possono essere effettuati, in via provvisoria, ai soli fini dei permessi lavorativi, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l’ASL da cui è assistito l'interessato.
Il certificato non può essere sostituito da eventuali certificati di invalidità, anche se questi attestano l'invalidità totale. Le sole eccezioni riguardano i grandi invalidi di guerra (e le categorie equiparate) per cui è sufficiente l’attestato di pensione rilasciato dal Ministero del Tesoro (mod. 69) e le per le persone affette da sindrome di Down accertata attraverso la mappa genetica (cariotipo) per cui il riconoscimento dello stato di gravità può essere effettuato anche dal medico di famiglia.
E’ possibile, mediante autocertificazione, dichiarare di essere in possesso della certificazione di handicap, indicando la data dell'accertamento e la Commissione che l'ha effettuato. (Legge 448/1998, art. 39).
I permessi lavorativi sono sempre retribuiti e coperti da contributi figurativi, cioè quei versamenti utili al raggiungimento del diritto alla pensione.
Una modifica recente della normativa ha stabilito che tali permessi sono utili anche ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.
Altra importante modifica riguarda il decadimento dei requisiti della “continuità” ed “esclusività” dell'assistenza in favore di quelli di “sistematicità” e “adeguatezza”: non è più richiesta la quotidianità e la raggiungibilità in tempi brevi (circa un’ora). Ciò rende possibile anche ai familiari dei disabili gravi che vivono o lavorano lontano il prestare assistenza ai loro cari.
All’atto di presentazione della domanda sarà necessario produrre un “programma di assistenza” firmato dal disabile e dal lavoratore richiedente i permessi.
Il programma di assistenza e le situazioni particolari verranno, di volta in volta, valutate dal medico legale della sede INPS competente per territorio.
Chi ha diritto alle agevolazioni lavorative
Hanno diritto ai congedi e ai permessi lavorativi, con diverse modalità, criteri e condizioni:
la madre lavoratrice o, in alternativa, il lavoratore padre entro i primi tre anni di vita del bambino
la madre lavoratrice o, in alternativa, il lavoratore padre dopo il compimento del terzo anno di vita del bambino disabile
i parenti o affini che assistono la persona disabile
il lavoratore disabile.
I permessi spettano anche nel caso in cui i genitori siano adottivi o affidatari, in quest'ultimo caso solo nell'ipotesi di disabili minorenni.
Le agevolazioni lavorative per i genitori, anche adottivi o affidatari, fino ai tre anni di età del figlio
diritto a non essere trasferiti ad altra sede lavorativa senza il proprio consenso
diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al luogo di residenza della persona a cui si presta assistenza
prolungamento del periodo di congedo parentale (art. 33 T.U.) con il 30% della retribuzione e con accredito figurativo dei contributi. Il prolungamento inizia dalla fine del periodo di congedo parentale (v. riquadro) di cui possono teoricamente fruire tutti i genitori che lavorano e dopo i tre mesi del congedo obbligatorio di maternità (v. riquadro).
oppure, in alternativa al punto sopra, due ore di permesso giornaliero retribuito (un’ora se il rapporto lavoro è inferiore alle sei ore giornaliere) usufruibile da ciascun genitore dal compimento del primo anno, infatti fino all’anno di età la madre ha diritto ai riposi giornalieri (art. 39 T.U.) che possono essere fruiti dal padre solo in casi particolari.
Il diritto di usufruire delle agevolazioni lavorative spetta alternativamente a uno dei due genitori.
Tutti i riposi e i permessi previsti dalla legge 104 possono essere cumulati con il congedo per malattia del figlio e con il congedo parentale ordinario (T.U. art.42, comma 4).
Sono esclusi dai benefici i lavoratori autonomi e quelli che svolgono la propria attività a domicilio o svolgono lavori domestici o i lavoratori sospesi a zero ore o i disoccupati. Può, però, usufruire delle agevolazioni uno dei due genitori anche se l’altro non ne ha il diritto.
Congedo di maternita’
Due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto per complessivi 5 mesi, retribuiti all’80%. E’ possibile utilizzare un margine di flessibilità e continuare a lavorare fino a un mese dalla data presunta del parto e astenersi dal lavoro fino a quattro mesi dopo il parto.
Congedo Parentale Ordinario (per la generalità dei lavoratori)
Astensione dal lavoro per complessivi 10 mesi (elevabili a 11 mesi se il padre si astiene dal lavoro per almeno tre mesi consecutivi) all’interno dei primi 8 anni di vita di ogni figlio.
L’indennità prevista, per un massimo di 6 mesi complessivamente tra i genitori, fino ai tre anni del bambino, è pari al 30% della retribuzione esclusi i ratei delle mensilità aggiuntive. Oltre i tre anni del bambino l’indennità è condizionata dalla situazione reddituale.
Le agevolazioni lavorative per i genitori, anche adottivi o affidatari, dal 3° al 18°anno ai di età del figlio
diritto a non essere trasferiti ad altra sede lavorativa senza il proprio consenso
diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al luogo di residenza della persona a cui si presta assistenza
tre giorni di permesso mensile retribuito e con accredito figurativo dei contributi. Questi tre giorni possono essere fruiti in maniera continuativa nell’arco del mese ovvero possono essere ripartiti fra gli stessi genitori, anche con assenze contemporanee degli stessi (ad es. 1 giorno la madre e 2 il padre, di cui 1 giorno fruibile insieme).
In alternativa al punto sopra, la possibilità di frazionamento dei permessi nel limite delle 18 ore mensili.
Tutti i riposi e i permessi previsti dalla legge 104 possono essere cumulati con il congedo per malattia del figlio e con il congedo parentale ordinario (T.U. art.42, comma 4).
I permessi non fruiti in un mese non sono cumulabili con quelli del mese successivo.
Può usufruire dei permessi il genitore richiedente anche se l’altro non ne ha il diritto o se in famiglia vi sono altre persone in grado di prestare assistenza. Questo diritto può essere concesso anche ad un parente o affine entro il 3° grado.
Le agevolazioni lavorative per i genitori, anche adottivi o affidatari, con figli maggiorenni
diritto a non essere trasferiti ad altra sede lavorativa senza il proprio consenso
diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al luogo di residenza della persona a cui si presta assistenza
tre giorni di permesso mensile retribuito e con accredito figurativo dei contributi. Questi tre giorni possono essere fruiti in maniera continuativa nell’arco del mese ovvero possono essere ripartiti fra gli stessi genitori, anche con assenze contemporanee degli stessi (ad es. 1 giorno la madre e 2 il padre, di cui 1 giorno fruibile insieme).
In alternativa al punto sopra, la possibilità di frazionamento dei permessi nel limite delle 18 ore mensili.
I permessi non fruiti in un mese non sono cumulabili con quelli del mese successivo.
Le agevolazioni lavorative per familiari, coniugi e affini entro il 3° grado di parentela di persone con handicap (v. riquadro)
diritto a non essere trasferiti ad altra sede lavorativa senza il proprio consenso
diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al luogo di residenza della persona a cui si presta assistenza
tre giorni di permesso mensile retribuito e con accredito figurativo dei contributi.
In alternativa al punto sopra, la possibilità di frazionamento dei permessi nel limite delle 18 ore mensili.
Esistono casi particolari in cui l’assistenza alla persona con handicap viene prestata per periodi inferiori ad un mese. E’ possibile, in questo periodo di tempo, che il titolare del diritto venga sostituito da un altro familiare purché abbia i requisiti stabiliti. Al sostituto spetta un giorno di permesso retribuito ogni dieci giorni di assistenza continuativa.
Gradi di parentela
I gradi di parentela si computano (art. 76 c.c.) conteggiando, per la parentela in linea diretta, le generazioni, dal capostipite (escluso) al parente considerato: ad esempio, la parentela nonno/nipote è di 2° grado, quella madre/figlio è di 1° grado, e così via. In linea collaterale, invece, si deve risalire dalla persona, generazione per generazione, al capostipite comune e poi così ridiscendere alla persona interessata, sempre escludendo dal conteggio il capostipite: ad esempio, il rapporto di parentela tra fratelli è di 2° grado, quello zio nipote è di 3° grado, quello tra cugini è di 4° grado (perciò esclusi dai benefici).
Affinità
L’affinità è il rapporto che unisce un coniuge con i parenti dell’altro coniuge (art. 78 c.c.) Il grado di affinità è il medesimo che il coniuge ha con il proprio parente: il grado di affinità suocero/nuora o suocera/genero è di 1° grado; quello tra cognati è di 2° grado e così via. Si sottolinea che gli affini di un coniuge non sono affini tra loro: così, ad esempio, la moglie del cognato di una persona non è affine con quest’ultima.
Le agevolazioni lavorative per i lavoratori disabili
tre giorni di permesso mensile retribuito
due ore di permesso giornaliero (con orario di lavoro superiore alle 6 ore) o ad un’ora di permesso giornaliero (con orario di lavoro pari o inferiore alle 6 ore).
Gli istituti previdenziali concordano sulla possibilità di beneficiare, alternativamente, o dei permessi "ad ore" o dei permessi "a giorni” modificando la domanda a suo tempo avanzata.
La variazione può essere eccezionalmente consentita, anche nell'ambito di ciascun mese, nel caso in cui sopraggiungano esigenze improvvise, non prevedibili all'atto della prima richiesta.
I permessi lavorativi possono essere concessi anche al familiare o affine del lavoratore disabile che già fruisca dei permessi per se stesso, a condizione che questi abbia effettiva necessità di essere assistito dal familiare convivente. La fruizione dei permessi deve avvenire, ovviamente, nelle stesse giornate.
I permessi possono essere concessi al lavoratore richiedente anche per assistere un familiare studente disabile.
IL CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO DI DUE ANNI
(ART.42, COMMA 5, T.U.)
L’istituto del congedo retribuito di due anni è volto ad aiutare le famiglie che hanno al loro interno un componente con grave disabilità (L. 104/92, art. 4 e art. 3, comma 3).
Chi ha diritto al congedo straordinario
i genitori, naturali o adottivi, lavoratori dipendenti pubblici e privati,anche a tempo determinato
i fratelli e le sorelle del soggetto con handicap grave, in caso di scomparsa o il riconoscimento di inabilità totale di entrambi i genitori, purché conviventi.
il coniuge convivente.
Articolazione del congedo e modalità di fruizione
Il periodo di congedo retribuito può avere durata massima complessiva di due anni, anche frazionati (giorni, settimane, mesi), nell’arco della vita lavorativa ed è complessivo tra tutti i beneficiari.
Il padre e la madre non possono utilizzare contemporaneamente il congedo ma solo alternativamente.
Durante il periodo di congedo di un genitore l’altro non può usufruire nello stesso mese dei tre giorni di permesso mensili o degli equivalenti permessi orari previsti dall’art.33 della 104/92. Al contrario, se in un mese si è già usufruito dei tre giorni di permesso e ci si trova nella necessità di richiedere alcuni giorni di congedo straordinario, i giorni utilizzati come permesso verranno conteggiati come facenti parte del congedo stesso.
In caso di più figli handicappati è possibile usufruire del raddoppio del beneficio.
Solo in caso di malattia o maternità il lavoratore può interrompere la fruizione del congedo straordinario e ripresentare successivamente una nuova domanda.
La misura della prestazione
L’indennità (12 mensilità) è corrisposta nella misura dell’ultima retribuzione mensile percepita (limite massimo per l’anno 2003 di euro 38.019,20). La retribuzione da prendere a riferimento è comprensiva dei ratei di emolumenti non riferibili al solo mese considerato, e cioè quelli relativi alla tredicesima o alle altre eventuali mensilità aggiuntive, indennità, premi…non legati alla presenza.
La domanda
La domanda deve essere inoltrata all’INPS in duplice copia, utilizzando l’apposita modulistica predisposta dall’Istituto (disponibile anche nel nostro ufficio). La copia timbrata dall’INPS deve essere consegnata al datore di lavoro. Soltanto l’esito negativo sarà comunicato; mentre nel caso di esito positivo e di accoglimento della domanda non è previsto alcun provvedimento esplicito di autorizzazione.
Nella domanda va indicato con precisione il periodo di congedo e va allegata la dichiarazione dell’altro genitore di non aver fruito del beneficio. Va allegata anche la documentazione relativa al riconoscimento della gravità dell’handicap rilasciata dalla commissione medica ASL.
Il congedo straordinario e le relative prestazioni decorrono dalla data di presentazione della domanda, salvo decorrenza diversa fissata dal datore di lavoro. Il datore di lavoro è comunque tenuto ad accogliere la domanda entro 60 giorni dalla richiesta dell’interessato.
Il pagamento
L’indennità, pari all’ultima retribuzione mensile (se inferiore o pari al limite stabilito dalla legge), viene anticipata dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti di maternità, cioè con successivo conguaglio dei contributi dovuti dall’INPS.
La contribuzione figurativa
L’Art.42, comma 5 del T.U., prevede la contribuzione figurativa per tutto il periodo di congedo, valida sia ai fini del diritto che della misura di tutte le prestazioni pensionistiche. L’accredito figurativo dei periodi di congedo avviene a richiesta degli interessati. Il periodo di congedo straordinario, viceversa, non produce effetti sulla maturazione della tredicesima mensilità né sulle ferie salvo diversa previsione contrattuale.
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